IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Autoservizi atipici 1. Le aziende di trasporto intestatarie di autobus immatricolati in servizio pubblico di linea o in servizio privato di autonoleggio con conducente sono autorizzate ad effettuare autoservizi atipici. 2. Sono considerati autoservizi atipici, ai fini della presente legge, gli autoservizi effettuati, nell'ambito della regione Lombardia, in modo continuativo, o periodico, con itinerari, orari e frequenze prestabiliti, rivolti al soddisfacimento di esigenze di singoli gruppi di utenti omogenei per fasce di appartenenza, quali i lavoratori di determinati presidi aziendali, gli studenti di determinati plessi scolastici e altre categorie assimilabili, con spese a totale carico del committente o degli utilizzatori. 3. I servizi di cui alla presente legge non costituiscono titolo per l'immatricolazione di autobus.