IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Autoservizi atipici
 
   1. Le aziende di trasporto intestatarie di  autobus  immatricolati
in  servizio  pubblico di linea o in servizio privato di autonoleggio
con conducente sono autorizzate ad effettuare autoservizi atipici.
   2. Sono considerati autoservizi atipici, ai  fini  della  presente
legge,   gli   autoservizi   effettuati,  nell'ambito  della  regione
Lombardia, in modo continuativo, o periodico, con itinerari, orari  e
frequenze  prestabiliti,  rivolti  al  soddisfacimento di esigenze di
singoli gruppi di utenti omogenei per fasce di appartenenza, quali  i
lavoratori   di   determinati  presidi  aziendali,  gli  studenti  di
determinati plessi scolastici e  altre  categorie  assimilabili,  con
spese a totale carico del committente o degli utilizzatori.
   3.  I  servizi di cui alla presente legge non costituiscono titolo
per l'immatricolazione di autobus.